Le Agevolazioni Fiscali per le Start Up Innovative

Le Agevolazioni Fiscali per le Start Up Innovative

agevolazioni startupNegli ultimi anni si sente parlare sempre più insistentemente di start up innovative, come occasione di rilancio economico e occupazionale. La normativa delle start up innovative assieme al lancio del progetto “Industria 4.0” costituiscono, sicuramente una buona base di partenza da parte dello Stato Italiano per dare stimolo ai giovani che decidono di investire denaro e competenze specifiche in un’attività imprenditoriale.

COSA SIGNIFICA START UP INNOVATIVA?

Una start up innovativa per definirsi tale deve possedere dei requisiti formali e sostanziali introdotti dal decreto legge n. 179/2012, nello specifico:

  • Deve essere costituita da non più di sessanta mesi;
  • La fissazione della sede principale deve essere in Italia o in uno dei stati membri della UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • L’oggetto sociale, esclusivo o prevalente, deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • La società non deve distribuire utili;
  • La costituzione della società non deve derivare da fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda;
  • Il totale del valore della produzione annua non deve superare i 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attività;
  • Le quote o le azioni sociali non devono essere quotate sul mercato regolamentato.

Inoltre la start up innovativa deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

  • Le spese di ricerca e sviluppo devono essere in misura uguale o superiore al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione;
  • L’impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in misura uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca presso università Italiana o estera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; a questo proposito il ministero dello sviluppo economico, ha stabilito che solo gli amministratori soci retribuiti possono computarsi nelle percentuali di forza lavoro rilevante ai fini della sussistenza del requisito appena citato;
  • Essere la start up titolare, licenziataria o depositaria di almeno un brevetto per industria, biotecnologie, semiconduttori.

Dopo aver definito cosa si intende per start up innovativa, analizziamo gli incentivi fiscali dedicati a chi investe in tali imprese, incentivi riconducibili a due categorie:

  • Agevolazioni fiscali concesse a chi investe capitali nelle start up innovative;
  • Agevolazioni fiscali concesse a chi investe lavoro nelle start up innovative.

AGEVOLAZIONI FISCALI CONCESSE A CHI INVESTE CAPITALI IN START UP INNOVATIVE

I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o altri intermediari c.d qualificati (che sarebbero gli organismi di investimento collettivo del risparmio e altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative) che effettuano un investimento tramite conferimento in denaro in start up innovative beneficiano di una detrazione ai fini IRPEF o deduzione ai fini IRES in base alla natura del soggetto giuridico che effettua il conferimento (persona fisica o società di capitali).

L’agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservano la seguente documentazione:

  • Una certificazione della start up che attesti il rispetto del limite di Euro 15.000.000 di conferimento complessivo per singola start up;
  • Copia del piano di investimento della start up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’attività da svolgere mediante l’investimento, nonché sull’andamento previsto o attuale delle vendite e dei profitti;
  • Nel caso di investimenti in start up a vocazione sociale e per le start up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, una certificazione rilasciata dalla start up innovativa che attesti l’oggetto della propria attività.

La detrazione concessa alle persone fisiche trova fondamento nel comma 1 dell’articolo 29 del D.L. n. 179/2012 il quale stabilisce che “per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 all’imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start up innovative…”; il comma 3 dello stesso decreto prevede che “L’investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni…”.

Per quanto riguarda la deduzione concessa ai soggetti IRES (ovvero alle società di capitali) il comma 4 dell’articolo 29 del D.L. 179/2012 stabilisce che per i periodi d’imposta 2013, 2014, 2015 e 2016 non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start up innovative”…

Giova ricordare che con l’introduzione della Legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Stabilità 2017) a partire dall’anno 2017 la disciplina di agevolazione fiscale ai fini IRPEF e IRES ha assunto carattere definitivo ciò significa che tale agevolazione è applicabile anche per gli anni successivi al 2016.

AGEVOLAZIONI FISCALI CONCESSE A CHI LAVORA NELLE START UP INNOVATIVE

Altrettanto interessanti sono le agevolazioni concesse per chi decide di mettere a disposizione le sue competenze professionali al servizio di una start-up innovativa; il D.L. 179/2012 ha introdotto tre tipi diversi di vantaggi fiscali per chi decide di lavorare per conto di un start up innovativa:

  • Piano di incentivazione per il personale;
  • Il work for equity;
  • Il credito per le spese di ricerca e sviluppo;

L’articolo 27 del D.L. 179/2012 prevede come piano di incentivazione del personale che il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che prevede l’assegnazione di strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi; tale strumento permette di detassare un reddito da lavoro dipendente che diversamente sarebbe assoggettato alle ordinarie regole di determinazione del reddito; è bene però ricordare che la retribuzione non può essere costituita solamente da reddito detassato, in quanto l’art. 28 comma 7 del D.L. 179/2012 stabilisce la retribuzione dei lavoratori assunti dalle start up innovative deve essere comunque essere costituita da una parte fissa che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile.

Lo strumento del work for equity è pensato per quei soggetti che decidono di apportare lavoro autonomo in una start-up innovativa; l’art 27 del D.L. 179/2012 al comma 4 prevede che le azioni, le quote, e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte di un apporto di opere e servizi in favore delle start-up innovative o di incubatori certificati non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che ha effettuato l’apporto; si immagini che una start up innovativa abbia necessità di una consulenza altamente specialistica da parte di uno studio legale specializzato in diritto della proprietà industriale per la registrazione di un brevetto: con l’utilizzo dello strumento del work for equity, in capo allo studio legale non vi sarà alcuna tassazione per la consulenza prestata, mentre la start up innovativa potrà dedurre fiscalmente il costo sostenuto per il servizio professionale richiesto.

Il terzo incentivo fiscale messo in atto dal legislatore per favorire le start-up innovative in ambito lavorativo è il credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato previsto dall’art. 24 del D.L. n. 83/2012. Trattasi di un contributo sotto di credito d’imposta in favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato personale in possesso di dottorato di ricerca universitario o di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

Tale credito di imposta è rimasto in vigore specificatamente per le start-up innovative fino al 2016; a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015, il regime agevolato sopra citato è stato abrogato e fatto rientrare nell’alveo del credito di ricerca e sviluppo dedicato alla generalità delle imprese.

Guest post scritto da Dr. Francesco Micucci

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