È davvero necessario aprire una Partita IVA per svolgere un’attività senza essere un lavoratore dipendente?
La risposta è no purché si rispetti la normativa italiana.
Se sei un lavoratore dipendente che vuole intraprendere una seconda attività occasionale o sei un freelance alle prime armi che non vuole ancora aprire la P.IVA, non è necessaria l’iscrizione alla gestione separata INPS purché non superi i 5000€ di ricavi nell’arco dell’anno.
Ecco le uniche 4 cose da fare per iniziare a guadagnare e lavorare senza Partita IVA:
1. Informa il committente che non possiedi la P.IVA
Il committente sia privato che azienda deve sapere che la collaborazione non avviene con la classica P.IVA e potrebbe avere dei vincoli su questo.
2. Anche se non obbligatorio richiedi la firma di un contratto di collaborazione
Questo non costa niente e ti mette al riparo da incomprensioni e vincoli il committente a rispettare i patti.
Qui sotto trovi un esempio in pdf sia nel caso il committente sia un’azienda che un privato:
» Contratto Lavoro Occasionale Verso Imprese
» Contratto Lavoro Occasionale Verso Privati
3. A collaborazione conclusa invia una Ricevuta (che equivale ad una fattura) al tuo committente
così che potrà scaricare i costi e versarti i contributi tramite Ritenuta d’acconto al 20%. La ritenuta d’acconto va sottratta al lordo della tua prestazione e verà versata al fisco dal cliente a nome tuo.
Ecco un esempio di ricevuta sia verso azienda che privato:
» Ricevuta Prestazione Occasionale Verso Aziende
» Ricevuta Prestazione Occasionale Verso Privati
4. Dichiara i tuoi guadagni come “Redditi Diversi” nella dichiarazione dei redditi.
Puoi sottrarre in fase di dichiarazione i costi sostenuti per la tua attività occasionale. Ti ricordiamo che se non sei già iscritto all’INPS, appena superi i 5000€ annui devi richiedere l’iscrizione.
Se vuoi approfondire ecco la descrizione secondo il Codice Civile:
Secondo l’articolo 2222 del Codice Civile , si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere , dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, nè potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.
Il lavoro autonomo occasionale si distingue quindi per:
– la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione.
– la mancanza del requisito di continuità
– il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.
Base imponibile
I primi 5.000,00 Euro annui costituiscono una soglia di esenzione dall’obbligo contributivo.
Per i redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000,00 Euro nell’anno solare , considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali, l’art.44 c.2 del D.L. 269/03, convertito in L.326/03 , ha disposto l’iscrizione alla Gestione Separata INPS.
I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati fra i redditi diversi , ai sensi dell’art.67, c.1 , lett.I del TUIR. L’art.71 c.2 del TUIR dispone che l’imponibile sia ricavato per differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificatamente inerenti
alla loro produzione. Quindi l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo dedotte eventuali spese poste a carico del commettente e risultanti dalla fattura.
All’atto della della percezione del compenso deve essere applicata una ritenuta d’acconto del 20%
Il contratto di collaborazione autonoma occasionale viene formato solitamente come scambio di corrispondenza , senza obbligo di registrazione.
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