Scaricare Software: il Contratto di Licenza che Accetti, 7 Cose da Sapere

Scaricare Software: il Contratto di Licenza che Accetti, 7 Cose da Sapere

Nel settore del diritto dell’informatica, uno dei contratti più “gettonati” ed anche più insidiosi è il contratto di licenza d’uso di software.

Scaricare software, che cos’è il contratto di licenza d’uso

Si tratta del più comune contratto con cui il titolare dei diritti su un software standardizzato e progettato per la generalità degli utenti distribuisce tale software affinché esso sia utilizzato dagli utenti interessati.

È comunemente chiamato contratto di licenza “d’uso” poiché, attraverso tale contratto, non viene realizzata una cessione dei diritti di proprietà intellettuale da parte del titolare (il “licenziante”), ma è concesso solo l’utilizzo del software a uno o più soggetti (i “licenziatari”). In sostanza, attraverso il contratto di licenza software il software non viene venduto, bensì ne viene concesso l’utilizzo. Tale contratto differisce dal contratto di sviluppo software, in cui oggetto del contratto è un software appositamente creato per il committente.

Prima di sottoscrivere un contratto di questo tipo, è sempre bene conoscerne il contenuto e le particolarità, soprattutto se si hanno di fronte modelli standard (spesso disponibili in vari siti web). Si tratta infatti di un contratto “atipico”, e cioè un contratto non espressamente disciplinato dal codice civile, bensì creato ad hoc dal licenziante e dal licenziatario in base alle loro esigenze.

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Scaricare software, le 7 clausole della licenza d’uso cui prestare attenzione prima di firmare

Quello che abbiamo appena detto è il motivo per cui le seguenti clausole vanno valutate molto attentamente, prima di firmare contratti di licenza di questo tipo.

1.Diritti del licenziatario

Di norma, il licenziatario può:

  • eseguire tutte le operazioni di riproduzione e modifica del programma che siano necessarie per il suo utilizzo conformemente alla sua destinazione d’uso. Ad esempio, il licenziatario può correggere errori di programmazione (diritto negoziabile dalle parti);
  • sottoporre il software a prove e studi (diritto negoziabile dalle parti);
  • effettuare copie di back-up del software (diritto inderogabile dalle parti: ciò significa che le parti nel contratto non possono vietare al licenziatario di effettuare tali copie).

Il licenziatario non può:

  • vendere a terzi o distribuire il software (tale diritto è riservato al licenziante);
  • ottenere il codice sorgente e quindi apportare modifiche al software. Tale diritto è riconosciuto solo se il licenziatario ha necessità di effettuare modifiche utili a ottenere l’interoperabilità del software con altro programma di titolarità del licenziatario (c.d. diritto di “decompilazione”).

Particolare attenzione meritano i contratti c.d. open source, con cui il licenziatario ottiene il diritto di accedere al codice sorgente del programma, e quindi di modificarlo e fare copie al fine di rielaborarlo e di distribuire la nuova versione del software, anche a pagamento.

2.Manutenzione

È bene inserire nei contratti clausole volte a disciplinare gli interventi che il licenziante si impegna ad eseguire in caso di interruzioni di servizio e malfunzionamenti, così come tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che il licenziante potrebbe aver bisogno di eseguire durante la vigenza del contratto.

3.Clausole di limitazione di responsabilità

Tali clausole limitano la responsabilità del licenziante in caso di malfunzionamento del programma: è opportuno ricordare che queste clausole vanno specificamente sottoscritte dal licenziatario in segno di accettazione, ai sensi degli articoli 1341 c.c., se si tratta di condizioni generali predisposte da uno dei contraenti.

4.Corrispettivo

Licenziante e licenziatario sono liberi di prevedere un corrispettivo (in tal caso si tratterà di licenza a pagamento) oppure di prevedere che la licenza sia concessa senza il pagamento di alcuna somma (licenza a titolo gratuito).

5.Esclusività/non esclusività della licenza

Qualora il licenziante volesse concedere più licenze (a più soggetti), è opportuno specificare nel contratto che si tratta di licenza “non esclusiva”.

6.Limitazioni territoriali

Per evitare interferenze con la propria attività, per il licenziante potrebbe essere consigliato prevedere che la licenza sia limitata a un determinato ambito territoriale.

 7.Legge applicabile e foro competente

Si tratta di una clausola spesso trascurata, che in realtà consente alle parti di scegliere preventivamente due fattori determinanti in una futura controversia. Il consiglio è quello di prevedere da subito l’applicazione della legge più conveniente ad entrambi, evitando eccessivi squilibri contrattuali (se le parti sono entrambe italiane, è chiaro che sarà quella italiana), e l’inserimento di un foro competente che consenta a entrambe le parti di ottenere la risoluzione dell’eventuale controversia con il minor dispendio di spese legali possibile (e quindi il foro competente potrebbe essere il tribunale del luogo dove ha sede il licenziante o dove ha sede il licenziatario, o il tribunale di un luogo a metà strada tra i due).

Per maggiori approfondimenti invito a consultare:

  • gli articoli 63 ter e 64 quater della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d’autore);
  • i siti Internet delle Camere di Commercio, che spesso contengono modelli di contratti utili ed affidabili nel settore del diritto dell’informatica.

 

Guest post a cura di Avv. Sara Leone

 

 

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