La fattura è un documento fiscale obbligatorio che deve essere emesso dal soggetto titolare di partita IVA che vende beni o presta servizi al fine di ricevere il compenso. Dopo essere stata emessa la fattura deve essere registrata nel registro delle vendite, entro 15 giorni dalla sua emissione.
Modello fattura: va bene se contiene questi 8 elementi (obbligatori)
Una fattura si compone dei seguenti elementi formali obbligatori:
- denominazione o ragione sociale della ditta, del professionista o della società che la emette
- indirizzo della sede e numero di partita Iva
- intestatario della fattura, ossia il soggetto che riceve la prestazione o il bene e che è tenuto a pagare il corrispettivo
- data di emissione e numerazione progressiva
- oggetto della prestazione o consulenza e la sua descrizione
- nel caso di professionista senza apposita cassa la fattura deve contenere l’imponibile, la rivalsa INPS e il totale imponibile sul quale sarà calcolata l’Iva al 22%. La ritenuta d’acconto calcolata sul totale imponibile
- nel caso di professionista con cassa previdenziale la fattura dovrà contenere l’imponibile, ossia l’importo della prestazione, il contributo previdenziale del 4%, il totale imponibile, l’IVA sul totale imponibile, la ritenuta d’acconto calcolata solo sull’ importo della prestazione e non sul totale imponibile
- termini e modalità di pagamento
Ecco il modello fattura “perfetto”: la parte descrittiva del documento
- dati identificativi del professionista: indirizzo, sede, numero di partita Iva, nome cognome, ufficio, ditta
- dati identificativi del cliente: nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo
- data di emissione fattura
- numero di fattura
- condizioni generali: modalità di pagamento, tempi di consegna del lavoro
E la parte detta “tabellare” del modello fattura “perfetto”
- la quantità dei servizi o prestazioni, la loro descrizione
- la tipologia di prestazione (elencare nel dettaglio l’opera intellettuale prestata o l’attività professionale esercitata)
- eventuali spese sostenute e rimborsi
- il totale imponibile comprensivo dell’importo della prestazione e della rivalsa Inps 4% su cui calcolare l’Iva e sul quale considerare la ritenuta d’acconto per i professionisti senza cassa
- il totale imponibile comprensivo dell’importo della prestazione e il contributo Inps 4% su cui calcolare l’ La ritenuta d’acconto va determinata solo sulla prestazione in senso stretto, ossia l’imponibile, non il totale imponibile
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Chi è il freelance tenuto a compilare la fattura?
Il freelance è un libero professionista che svolge un lavoro autonomo libero da orari prestabiliti e da vincoli. Un lavoratore autonomo che può organizzarsi comodamente da casa sua se dispone di una stanza attrezzata con PC, connessione WI-FI, stampante multifunzione e altri strumenti di lavoro inerenti alla propria attività. Il freelance, così “equipaggiato” è in grado di svolgere la propria prestazione o consulenza professionale, sia esso un grafico, un fotografo, un giornalista, un redattore freelance che un libero professionista più tradizionale come il contabile, l’avvocato o l’architetto.
Rientrano nelle attività freelance tutte le professioni intellettuali, prestazioni d’opera intellettuale e attività professionali caratterizzate da libertà e indipendenza. Il lavoro autonomo è trattato dagli articoli 2222-2228 del titolo III del libro V codice civile , mentre le professioni intellettuali sono considerate sempre nello stesso titolo, ma al capo II, sotto gli artt. 2229-2238.
Modello fattura: esiste il freelance senza cassa e quello con cassa. Ecco le differenze da riportare sul documento contabile
Il freelance può essere un professionista non iscritto ad alcuna cassa di previdenza, ma (proprio in virtù di ciò) obbligatoriamente iscritto alla Gestione Separata dell’Inps. In questo caso, il freelance ha la facoltà di addebitare in fattura al suo cliente un contributo fisso del 4% sui corrispettivi lordi, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 3 del D.L. 295/96. Fiscalmente, questo contributo insieme al corrispettivo lordo è soggetto ad IVA. In questo modo aumenta l’importo del corrispettivo dovuto al professionista che è sia imponibile ai fini IRPEF sia soggetto a ritenuta d’acconto del 20%.
Esiste poi il libero professionista (anche freelance)che è un lavoratore autonomo iscritto alla cassa previdenziale prevista dal proprio Albo di appartenenza. Questa cassa previdenziale sostituisce la Gestione Separata Inps, per quanto riguarda il versamento dei contributi previdenziali.
Il contributo dovuto dal lavoratore alla cassa varia a seconda della categoria. Il contributo viene calcolato sul compenso soggetto ad IVA che successivamente sarà addebitato al cliente. In questo caso il contributo integrativo non costituisce corrispettivo da assoggettare ad IRPEF, né concorre insieme al compenso a formare il valore imponibile sul quale calcolare la ritenuta d’acconto.
Come gestiscono l’Iva i professionisti freelance? Dal 2012, si può scegliere il “regime per cassa”
I professionisti possono scegliere il regime per cassa qualora effettuano prestazioni nei confronti di imprese o di altri professionisti. Con l’IVA per cassa il professionista con difficoltà di liquidità e dunque di versamento dell’IVA può posticipare i termini di pagamento al momento in cui il corrispettivo della prestazione verrà incassato. Il regime IVA per cassa è stato introdotto con l’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.
Con il regime per cassa il professionista dovrà versare l’IVA sulle prestazioni fornite quando il cliente paga materialmente la fattura emessa per la prestazione e si potrà detrarre, ossia sottrarre l’IVA sugli acquisti solo nel momento in cui verranno pagati i fornitori. L’IVA potrà essere liquidata secondo il criterio di cassa sia per le operazioni attive che per le operazioni passive.
- Per le operazioni attive: ossia per le fatture emesse il prestatore deve calcolare l’imposta nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale il corrispettivo è incassato, oppure decorso un anno dall’operazione
- Per le operazioni passive: per le fatture di acquisto di un bene o di una prestazione di servizi, il prestatore può detrarre la relativa IVA nel momento del pagamento o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie
Per poter beneficiare dell’IVA per cassa non bisogna superare un volume d’affari di 2 milioni di euro.
Sulla fattura emessa il professionista dovrà indicare che si tratta di operazione con IVA per cassa ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, se vuole usufruire della liquidazione IVA per cassa differita. Non occorre comunicare preventivamente la volontà di volersi avvalere del regime dell’Iva per cassa perché avverrà in automatico con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui è stata effettuata la scelta. L’opzione vale dalla data di inizio attività e vincola il contribuente per almeno tre anni, a meno che il limite dei 2 milioni di euro di volume d’affari non venga superato e ciò comporta l’uscita dal regime.
Guest post a cura di Maria Giovanna Caruso
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