Aprire E-commerce: le novità del Decreto Crescita se hai un’Attività online

Aprire E-commerce: le novità del Decreto Crescita se hai un’Attività online

Aprire e-commerceOrmai nelle nostre case ha messo radice un nuovo stile di vita, un nuovo modo di fare acquisti: lo shopping online. Oggi infatti abbiamo a disposizione innumerevoli piattaforme virtuali che ci consentono di scegliere liberamente e comodamente da qualsiasi luogo: casa, ufficio, bar e a qualsiasi ora, senza limiti di tempo e spazio l’oggetto che desideriamo per noi e per i nostri cari. In questo articolo affronteremo le novità introdotte dal Decreto Crescita per aprire e-commerce. Ecco le responsabilità e gli obblighi che interessano i gestori delle piattaforme digitali.

Aprire e-commerce: obblighi trimestrali per i gestori di piattaforme digitali. Quali novità?

L’art. 13 del Decreto Crescita prevede che il soggetto passivo che faciliti (tramite l’utilizzo di una piattaforma digitale elettronica) le vendite a distanza di beni importati o all’interno della UE è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre i seguenti dati di ciascun fornitore:

  • denominazione
  • dati anagrafici completi
  • residenza o domicilio
  • codice identificativo fiscale
  • indirizzo di posta elettronica
  • numero totale delle unità vendute in Italia e prezzo medio di vendita.

 

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Perché vige tale obbligo?

Il motivo di tale obbligo è che le piattaforme digitali dovranno prevenire l’evasione di tanti beni esposti nei negozi virtuali al fine di far emergere la base imponibile IVA delle vendite a distanza, altrimenti saranno ritenute complici e responsabili del versamento dell’IVA di ogni prodotti oggetto di scambio.

 

Responsabilità per i gestori delle piattaforme online

Il Decreto Crescita prevede una responsabilità a carico del gestore delle piattaforme digitali, ossia il soggetto passivo considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza qualora:

  • non trasmette
  • trasmette in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.

 Presunzione di passività Secondo l’art. 11-bis del D.L. n. 135/2018, comma 11, un soggetto che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di: telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, è considerato lui stesso soggetto passivo che ha ricevuto e ceduto detti beni. Il comma 12 dello stesso articolo dice che “se un  soggetto  passivo  facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell’Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni”.  Il comma 13 parla di presunzione di passività d’imposta, infatti si presume che la persona che vende i beni tramite l’interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.  

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Aprire e-commerce: il nuovo ruolo dei gestori di piattaforme online nel commercio elettronico

 La Direttiva 2017/2455/CE definisce il ruolo che le piattaforme digitali svolgeranno, in qualità di sostituti di imposta ai fini IVA per determinate cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi tramite l’uso di una interfaccia elettronica.

La finalità della direttiva dunque è quella di considerare debitori di imposta i soggetti che gestiscono le piattaforme online, considerati le persone che effettuano le vendite in questione.

 E-commerce: soggetti che danno luogo alla cessione

L’Agenzia delle Entrate individua tre soggetti che sono coinvolti nelle vendite online:

  • soggetto passivo è il gestore della piattaforma digitale
  • interfaccia elettronica, sono i mercati virtuali, piattaforme digitali, portali o mezzi simili residenti o non nel territorio dello stato, che consentono all’ acquirente e al fornitore di entrare in contatto per dare luogo ad una cessione di beni
  • il fornitore, ovvero colui che effettua la vendita a distanza. Può trattarsi sia di una persona fisica (privato) sia un ente e può o meno risiedere nel territorio dello Stato. Il fornitore agisce nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni ed effettua le vendite a distanza.

  

Obbligo di conservazione documentazione: soggetto passivo

Il soggetto passivo è tenuto a conservare la seguente documentazione delle vendite e a metterla a disposizione delle amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui dette cessioni sono imponibili:

  • documentazione dettagliata per verificare la corretta contabilizzazione dell’IVA
  • che sia imponibile in formato elettronico
  • che sia conservata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata.

 

Modalità di trasmissione dati

Il provvedimento numero 660061 del 31 luglio 2019 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle istruzioni da seguire, i soggetti obbligati a inviare i dati, le modalità e i termini con i quali i soggetti, che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti, comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati commerciali dei fornitori. Vediamo innanzitutto quali sono i dati da trasmettere:

Riepilogo dei dati precedenti:

  • denominazione
  • dati anagrafici completi
  • residenza o domicilio
  • codice identificativo fiscale
  • indirizzo di posta elettronica
  • numero totale delle unità vendute in Italia e prezzo medio di vendita.

 

In che modo saranno trasmessi?

L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione gli ordinari servizi telematici: Entratel e Fisconline mediante l’utilizzo di prodotti software di controllo, oppure tramite gli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

 

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Trasmissione dati: comunicazione trimestrale

I dati di cui sopra saranno trasmessi ogni tre mesi. La prima scadenza di questo nuovo adempimento è il 31 ottobre e include nelle vendite a distanza sia i beni importati che i beni UE.

Secondo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 13 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati relativi all’ultimo trimestre del 2020 sono tramessi entro il 31 gennaio 2021.

 

Aprire e-commerce: così il Decreto Crescita riduce gli oneri amministrativi di acquirenti e venditori

In conclusione possiamo dire che la disposizione normativa in oggetto tende a ridurre gli oneri amministrativi che incombono su acquirenti e venditori che si avvalgono delle piattaforme coinvolgendo nell’assolvimento dell’IVA i soggetti passivi che facilitano le predette vendite a distanza.

Inoltre l’attuale schema di vendita, in base al quale i cedenti concludono l’operazione di vendita tramite l’interfaccia elettronica direttamente con i clienti finali: cessione B2C (business to consumer), in forza della nuova presunzione di acquisto e rivendita, viene ripartita in due operazioni:

  • una cessione da tale cedente all’interfaccia elettronicaB2B 
  • una cessione dall’interfaccia elettronica all’acquirente finaleB2C.

 

Guest post a cura di Maria Giovanna Caruso

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